SCUOLA E AUSILI TECNOLOGICI
Riferimenti normativi regionali

A solo titolo esemplificativo e senza pretesa di essere esaustivi, di seguito riportiamo la normativa relativa alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Bologna.

REGIONE EMILIA ROMAGNA: DIRITTO ALLO STUDIO

LEGGE REGIONALE N. 0026 DEL 08 08 2001 EMILIA-ROMAGNA

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

Nell’articolo 3 - Tipologie degli interventi - viene fatto riferimento a:
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

In particolare:
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonche' fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali.

Nell’articolo 5 - Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap – si specifica:

  1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - INTERVENTI DIRETTI A GARANTIRE IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE ED ALL'INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO di soggetti in situazione di handicap, nonche' di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
  2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unita' Sanitarie Locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
  3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

    a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di SERVIZI DI TRASPORTO speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche' di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;

    b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

I destinatari di questi interventi sono
i frequentanti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;

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