| A solo titolo esemplificativo e senza pretesa di essere esaustivi, 
              di seguito riportiamo la normativa relativa alla Regione Emilia 
              Romagna e alla Provincia di Bologna. REGIONE EMILIA ROMAGNA: DIRITTO ALLO STUDIO  LEGGE REGIONALE N. 0026 DEL 08 08 2001 EMILIA-ROMAGNA DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA.Nell’articolo 3 - Tipologie degli interventi - viene fatto riferimento 
            a:ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10
 sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione 
            di handicap;
 In particolare:facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi 
              delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul 
              territorio, nonche' fruizione di supporti didattici e strumentali 
              per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico 
              ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali.
 Nell’articolo 5 - Interventi per l'integrazione dei soggetti 
              in situazione di handicap – si specifica: 
               La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito 
                delle rispettive competenze ed in conformita' alle leggi 5 febbraio 
                1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti 
                attuativi - INTERVENTI DIRETTI A GARANTIRE IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, 
                ALL'ISTRUZIONE ED ALL'INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO 
                di soggetti in situazione di handicap, nonche' di ogni cittadino 
                che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di 
                incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
 Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi 
                di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed 
                Aziende Unita' Sanitarie Locali, finalizzati ad una programmazione 
                coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, 
                culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite 
                sul territorio da enti pubblici e privati.
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare: 
                 
                  a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie 
                    disponibilita' e sulla base del piano educativo individualizzato 
                    predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende 
                    Unita' sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare 
                    l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo 
                    attraverso la fornitura di SERVIZI DI TRASPORTO speciale, 
                    di materiale didattico e strumentale, nonche' di personale 
                    aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a 
                    favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione; b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono 
                    alla certificazione, partecipano alla definizione del piano 
                    educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie 
                    al suo aggiornamento, assicurando altresi' le attivita' di 
                    consulenza e di supporto richieste dal personale docente, 
                    educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di 
                    integrazione.  I destinatari di questi interventi sonoi frequentanti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, 
              compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
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