| Il D. M. 14 marzo 1998, ai fini 
                        dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 
                        definisce così gli ausili tecnologici: “Si considerano sussidi tecnici ed informatici 
                          rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione 
                          dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature 
                          e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche 
                          o informatiche, appositamente fabbricati o di comune 
                          reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, 
                          o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione 
                          scritta o grafica, il controllo dell’ambiente 
                          e l’accesso alla informazione e alla cultura in 
                          quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite 
                          o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, 
                          uditiva o del linguaggio.” Ndr: come si vede non sono considerate la disabilità 
                          intellettiva e psichica.
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