Il D. M. 14 marzo 1998, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta
definisce così gli ausili tecnologici:
“Si considerano sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione
dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature
e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione,
o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione
scritta o grafica, il controllo dell’ambiente
e l’accesso alla informazione e alla cultura in
quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio.”
Ndr: come si vede non sono considerate la disabilità
intellettiva e psichica.
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